(art. 14 LTras)
Nella raccomandazione l’IFPDT menziona in particolare il diritto dei partecipanti alla procedura di mediazione di chiedere all’autorità responsabile l’emanazione di una decisione secondo l’articolo 15 LTras e li informa del termine a loro disposizione.16
La raccomandazione non deve contenere alcun tipo di informazione che potrebbe ledere uno degli interessi tutelati nell’articolo 7 capoverso 1 LTras.
L’IFPDT pubblica le raccomandazioni e prende gli opportuni provvedimenti per garantire la protezione dei dati delle persone fisiche e giuridiche che partecipano alla procedura di mediazione.17
Se la protezione di dati di cui al capoverso 3 non è possibile, l’IFPDT rinuncia a pubblicare la raccomandazione.18