La Confederazione tiene statistiche sulle elezioni e votazioni popolari federali; tali statistiche, a livello comunale, distrettuale e cantonale, informano:
per le elezioni: sul numero di voti ottenuti dai candidati e dalle liste elettorali;
per le votazioni: sul numero di voti favorevoli ottenuti dagli oggetti in votazione.177
Il Consiglio federale può ordinare altre rilevazioni statistiche sulle elezioni al Consiglio nazionale e sulle votazioni popolari.178
Udito il competente governo cantonale, può prevedere che in determinati Comuni il voto sia espresso separatamente in funzione del sesso e del gruppo d’età.
Il segreto del voto non dev’essere pregiudicato.