Si intende per:
sistema: l’insieme del software e delle infrastrutture utilizzati per lo svolgimento di scrutini per via elettronica;
sistema online: la parte del sistema utilizzata per la verifica del diritto di voto, l’espressione del voto crittato e la conservazione del voto crittato;
parte affidabile del sistema: parte del sistema che comprende uno o più gruppi di componenti di controllo; l’affidabilità di questa parte del sistema è data dal fatto che possono essere scoperti abusi anche se funziona correttamente soltanto una delle componenti di controllo di un gruppo;
componenti di controllo: le componenti indipendenti del sistema strutturate in modo differente, gestite da diverse persone e garantite da particolari misure;
gestore del sistema: l’autorità o l’impresa privata che in occasione di uno scrutinio gestisce su istruzioni del Cantone il sistema online e provvede alla sua manutenzione;
esercizio: tutti gli atti di rilevanza tecnica, amministrativa o giuridica e le relative attività direttive di un Cantone, di un gestore del sistema o di una tipografia che sono necessari per lo svolgimento di scrutini per via elettronica, inclusa la manutenzione;
organi preposti all’esercizio: le organizzazioni o unità organizzative addette all’esercizio, quali una cancelleria di Stato, un gestore del sistema o una tipografia;
verificatori: le persone che verificano il corretto svolgimento dello scrutinio su mandato del Cantone;
infrastruttura: l’hardware, il software di componenti terzi secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera a, gli elementi di rete, i locali, i servizi e gli strumenti di ogni genere presso tutti gli organi preposti all’esercizio necessari all’esercizio sicuro del voto elettronico;
software: l’intera implementazione a partire dal protocollo crittografico, effettuata dallo sviluppatore del software per il voto elettronico, ai fini della verificabilità completa;
protocollo crittografico: un protocollo con funzioni di sicurezza crittografiche volte ad adempiere i requisiti di cui al numero 2 dell’allegato; situandosi al livello del modello, non contiene istruzioni dirette per l’implementazione ma funzioni di sicurezza astratte;
piattaforma utente: un apparecchio multifunzionale programmabile collegato a Internet e utilizzato per esprimere il voto, quali un computer standard, uno smartphone o un tablet;
voto registrato: il voto della cui espressione definitiva la parte affidabile del sistema ha preso atto;
voto parziale:
nelle votazioni: il voto espresso in merito a un progetto, un controprogetto o una domanda risolutiva,
nelle elezioni: il voto espresso a favore di una lista o di un candidato;
voto espresso conformemente al sistema: un voto che adempie le seguenti condizioni:
il voto è stato espresso conformemente a uno dei modi previsti per compilare una scheda,
un mittente ha espresso il voto in modo definitivo,
i dati di autenticazione client utilizzati e i messaggi di autenticazione che ne risultano corrispondono ai dati di autenticazione server definiti nella fase di preparazione dello scrutinio e attribuiti a un avente diritto di voto, e
il voto è stato espresso utilizzando dati di autenticazione che non sono già stati utilizzati per un altro voto espresso già registrato dalla parte affidabile del sistema online;
dato di autenticazione client: l’informazione messa a disposizione individualmente agli aventi diritto di voto, come un PIN, di cui questi hanno bisogno – eventualmente assieme ad altri dati di autenticazione client – per poter esprimere un voto;
dato di autenticazione server: l’informazione necessaria – eventualmente assieme ad altri dati di autenticazione server – per autenticare il mittente di un voto, per mezzo di messaggi di autenticazione, come avente diritto di voto;
messaggi di autenticazione: le informazioni che una piattaforma utente trasmette al sistema online dopo l’immissione del dato di autenticazione client affinché il mittente di un voto venga autenticato dal sistema online come avente diritto di voto;
certificato: documento che conferma che un oggetto controllato è conforme a un quadro di riferimento o a uno standard;
certificato elettronico: serie di dati che conferma determinate caratteristiche di persone o oggetti e la cui autenticità e integrità possono essere esaminate mediante procedimenti crittografici; il certificato elettronico è utilizzato principalmente per identificare e autenticare il proprietario e per crittografare i messaggi;
atti e operazioni critici: processi in cui si elaborano dati critici;
dati critici: dati la cui integrità o confidenzialità è determinante per l’adempimento dei requisiti posti al protocollo crittografico.
Per il rimanente si applicano le definizioni del numero 1 dell’allegato.