Qualora, nonostante le misure prese, i rischi non risultino sufficientemente bassi, occorre adottare misure supplementari per ridurli. Ciò vale in particolare anche quando tutti i requisiti dell’allegato sono già adempiuti.
Art. 9 – Misure supplementari per ridurre i rischi
Art. 9
Misure supplementari per ridurre i rischi
- Percorso della struttura
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2022
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Art. 9 Misure supplementari per ridurre i rischi Qualora, nonostante le misure prese, i rischi non risultino sufficientemente bassi, occorre adottare misure supplementari per ridurli. Ciò vale in particolare anche quando tutti i requisiti dell’allegato sono già adempiuti.
- SR-Nummer
- SR 161.116
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 25.05.2022
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale