I testi di cui all’articolo 13 capoverso 2 LPubb sono pubblicati se esplicano importanti effetti esterni o se rivestono una notevole importanza generale. Si tratta segnatamente di:
istruzioni emanate in forma di atto normativo dall’Amministrazione federale o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell’Amministrazione federale;
direttive del Consiglio federale come le convenzioni sulle prestazioni, le linee guida e gli obiettivi strategici destinati agli enti vicini alla Confederazione e alle organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell’Amministrazione federale;
convenzioni amministrative importanti.