Nel Foglio federale sono pubblicati:
i messaggi e i disegni del Consiglio federale per atti normativi dell’Assemblea federale;
i rapporti e i progetti delle commissioni dell’Assemblea federale per atti normativi dell’Assemblea federale e i relativi pareri del Consiglio federale;
…
i decreti federali concernenti modifiche costituzionali e quelli che approvano i trattati internazionali secondo l’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.;
le leggi federali e i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo;
i decreti federali semplici che non sono pubblicati nella RU in virtù dell’articolo 2 lettera h;
le istruzioni del Consiglio federale;
altri testi che vi devono essere inseriti secondo la legislazione federale.
Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicati:
rapporti, pareri oppure convenzioni del Consiglio federale, delle commissioni dell’Assemblea federale o dei Tribunali della Confederazione la cui pubblicazione non sia prescritta dal capoverso 1;
decisioni e comunicazioni del Consiglio federale;
decisioni, istruzioni e comunicazioni dell’Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell’Amministrazione federale.26
Ove sembri opportuno, la pubblicazione può limitarsi al titolo, corredato di un rimando o dell’indicazione dell’ente presso cui il testo può essere ottenuto (art. 5).
Alla rettifica dei testi si applica per analogia l’articolo 10.