Nell’ambito delle competenze attribuite loro dalla legge o dai regolamenti delle Camere, le commissioni:
esaminano preliminarmente, a destinazione della rispettiva Camera, gli oggetti loro attribuiti;
deliberano e decidono sugli oggetti che la legge assegna loro per deliberazione definitiva;
seguono gli sviluppi sociali e politici nei loro settori di competenza;
elaborano proposte nei loro settori di competenza;
provvedono al controllo dell’efficacia nei settori di loro competenza. Sottopongono proposte agli organi competenti dell’Assemblea federale o conferiscono mandati al Consiglio federale;
tengono conto dei risultati dei controlli dell’efficacia.
Le commissioni fanno rapporto alla rispettiva Camera sugli oggetti loro attribuiti e presentano proposte in merito.