I parlamentari sono vincolati al segreto d’ufficio in quanto, nell’ambito della loro attività ufficiale, vengano a conoscenza di fatti che devono essere tenuti segreti o trattati in modo confidenziale a tutela di interessi preponderanti pubblici o privati, segnatamente per la protezione della personalità o per riguardo a un procedimento in corso.
Art. 8 – Segreto d’ufficio
Art. 8
Segreto d’ufficio
- Percorso della struttura
- Titolo secondo: Membri dell’Assemblea federale Capitolo 1: Diritti e doveri
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 02.03.2026
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Art. 8 Segreto d’ufficio I parlamentari sono vincolati al segreto d’ufficio in quanto, nell’ambito della loro attività ufficiale, vengano a conoscenza di fatti che devono essere tenuti segreti o trattati in modo confidenziale a tutela di interessi preponderanti pubblici o privati, segnatamente per l
- SR-Nummer
- SR 171.10
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 13.12.2002
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale