Gli oggetti in deliberazione ai sensi dell’articolo 71 LParl sono esaminati preliminarmente dalle commissioni di merito; sono eccettuati:
gli interventi parlamentari dei deputati;
le candidature;
le mozioni d’ordine;
le dichiarazioni del Consiglio federale;
gli altri oggetti in deliberazione designati dalla legge o dal presente regolamento.
Le commissioni sentono i Cantoni, a loro richiesta, in merito all’applicabilità degli atti legislativi dell’Assemblea federale.
Un intervento parlamentare è sottoposto ad esame preliminare soltanto se la commissione di merito o la Camera lo decide.
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