Per le spese di rappresentanza dei due Consigli, dei loro presidenti e delle commissioni, per la cura delle relazioni con i parlamenti esteri, per l’attività svolta in seno ad organizzazioni parlamentari internazionali e per la retribuzione di periti e di altre persone consultate i crediti necessari sono stanziati nel bilancio di previsione.
Art. 13 – Spese di rappresentanza e periti
Art. 13
Spese di rappresentanza e periti
- Percorso della struttura
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 04.12.2023
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Art. 13 Spese di rappresentanza e periti Per le spese di rappresentanza dei due Consigli, dei loro presidenti e delle commissioni, per la cura delle relazioni con i parlamenti esteri, per l’attività svolta in seno ad organizzazioni parlamentari internazionali e per la retribuzione di periti e di alt
- SR-Nummer
- SR 171.21
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 18.03.1988
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale