Il decreto del Consiglio federale del 7 luglio 1971109 che dà facoltà ai Dipartimenti e alla Cancelleria federale di accordare l’autorizzazione prevista dall’articolo 271 numero 1 del Codice penale svizzero è abrogato.
Art. 34 – Diritto previgente: abrogazione
Art. 34
- 109 [RU 1971 1053]
- Percorso della struttura
- Capitolo 4: Disposizioni finali Sezione 5: Diritto previgente: abrogazione
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.03.2026
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Art. 34 Il decreto del Consiglio federale del 7 luglio 1971 [RU 1971 1053] che dà facoltà ai Dipartimenti e alla Cancelleria federale di accordare l’autorizzazione prevista dall’articolo 271 numero 1 del Codice penale svizzero è abrogato. [RU 1971 1053] Capitolo 4: Disposizioni finali / Sezione 5: D
- SR-Nummer
- SR 172.010.1
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 25.11.1998
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale