Si applicano disciplinamenti speciali:
per la gestione di posteggi, disciplinata nell’ordinanza del 20 maggio 199230 concernente l’assegnazione di posteggi nell’Amministrazione federale;
per l’utilizzazione e l’esercizio di strutture per il vitto, i quali saranno disciplinati in una convenzione tra l’UFCL e l’Ufficio federale del personale;
per l’utilizzazione e l’esercizio di appartamenti di servizio, disciplinati nell’articolo 90 dell’ordinanza del 3 luglio 200131 sul personale federale;
per l’utilizzazione e l’esercizio di costruzioni civili della Confederazione; l’UFCL emana istruzioni in proposito.