(art. 11 LIPI)
Il traffico dei pagamenti tra l’IPI e la Confederazione come anche gli investimenti di denaro presso la Confederazione o i prestiti concessi dalla Confederazione avvengono tramite conto corrente presso l’Amministrazione federale delle finanze.
Le condizioni sono fissate di comune accordo tra l’Amministrazione federale delle finanze e l’IPI.