L’impiegata ha diritto a quattro mesi di congedo maternità pagato; determinante è la data del parto. Se lo desidera, l’impiegata può sospendere il lavoro al massimo due settimane prima della data prevista per il parto.
Art. 21 – Congedo maternità
Art. 2115
Congedo maternità
- 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 apr. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1891).
- Percorso della struttura
- Capitolo 3: Protezione minima Sezione 2: Durata del lavoro e del riposo; vacanze; congedo maternità
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.10.2010
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- SR-Nummer
- SR 172.010.321
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 30.09.1996
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale