Ogni organo che secondo la presente ordinanza è responsabile di un sistema IAM, un servizio di elenchi o un altro sistema d’informazione tiene un inventario su:
i propri sistemi IAM e i propri servizi di elenchi;
i sistemi d’informazione da cui sono ottenuti automaticamente dati;
i sistemi d’informazione i cui dati sono messi a disposizione automaticamente;
tutti i sistemi IAM con cui è collegato il proprio sistema IAM.
I documenti e i giustificativi importanti, in particolare le richieste secondo la presente ordinanza, devono essere conservati almeno finché sono validi.