Lo scopo di un servizio di elenchi consiste nel gestire informazioni sugli utenti delle infrastrutture della Confederazione al fine di identificare le persone e amministrare i dispositivi, le connessioni, i dati relativi ai contatti e simili a loro assegnati.
Art. 4 – Servizi di elenchi
Art. 4
Servizi di elenchi
- Percorso della struttura
- Sezione 2: Scopo e funzione principale dei sistemi
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.05.2025
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Art. 4 Servizi di elenchi Lo scopo di un servizio di elenchi consiste nel gestire informazioni sugli utenti delle infrastrutture della Confederazione al fine di identificare le persone e amministrare i dispositivi, le connessioni, i dati relativi ai contatti e simili a loro assegnati. Sezione 2: Sco
- SR-Nummer
- SR 172.010.59
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 19.10.2016
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale