Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 15 Procedura di corapporto 1 Gli affari deferiti per decisione al Consiglio federale sono sottoposti per corapporto ai membri del Consiglio federale. 2 La Cancelleria federale regola la procedura di corapporto. Titolo secondo: Il Governo / Capitolo 1: Il Consiglio federale / Sezione 2: Procedur