I dipartimenti, i gruppi e gli uffici pianificano le loro attività nell’ambito della pianificazione generale del Consiglio federale. I dipartimenti informano il Consiglio federale delle rispettive pianificazioni.
Art. 51 – Pianificazione
Art. 51
Pianificazione
- Percorso della struttura
- Titolo quarto: Competenze, pianificazione e coordinamento Capitolo 2: Pianificazione e coordinamento
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.05.2025
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Art. 51 Pianificazione I dipartimenti, i gruppi e gli uffici pianificano le loro attività nell’ambito della pianificazione generale del Consiglio federale. I dipartimenti informano il Consiglio federale delle rispettive pianificazioni. Titolo quarto: Competenze, pianificazione e coordinamento / Capi
- SR-Nummer
- SR 172.010
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 21.03.1997
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale