I dipartimenti informano il settore TDT quando non sono d’accordo con:
una decisione del settore TDT secondo l’articolo 11 capoverso 1;
l’emanazione di una direttiva del settore TDT;
la concessione di una deroga a una direttiva del settore TDT;
l’emanazione da parte di un dipartimento di una direttiva interdipartimentale sulla digitalizzazione o sulla governance delle TIC.
Il settore TDT informa i membri del Consiglio TDT nonché la CSG e il cancelliere della Confederazione sulle notifiche di cui al capoverso 1.
Dopo aver consultato la CSG, il cancelliere della Confederazione decide in merito alla controversia.