Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l’audizione di testimoni:
il Consiglio federale e i suoi dipartimenti;
l’Ufficio federale di giustizia35 del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
il Tribunale amministrativo federale;
le autorità in materia di concorrenza ai sensi della legge sui cartelli;
l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari;
l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori;
l’Amministrazione federale delle contribuzioni;
la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini.
Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d‒f e h affidano l’audizione dei testimoni a un impiegato idoneo.42
Le autorità indicate al capoverso 1 lettera a possono autorizzare all’audizione di testimoni anche persone estranee a un’autorità, incaricate d’un’inchiesta ufficiale.