L’autorità può negare l’esame degli atti solamente se:
un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l’osservanza del segreto;
un interesse privato importante, in particolare d’una controparte, esiga l’osservanza del segreto;
l’interesse di un’inchiesta ufficiale in corso lo esiga.
Il diniego d’esame dev’essere ristretto agli atti soggetti a segreto.
A una parte non può essere negato l’esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l’esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell’inchiesta.