Il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni.
Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
Se una parte presenta documenti non redatti in una lingua ufficiale, l’autorità può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione.
Per il resto, l’autorità ordina una traduzione se necessario.