L’autorità non può adoperare un mezzo coattivo più rigoroso di quanto richiesto dalle circostanze.
Art. 42 – Conseguenza
Art. 42
- Percorso della struttura
- Capo secondo: Regole generali di procedura K. Esecuzione II. Mezzi coattivi 3. Conseguenza
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2022
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- Percorso della struttura
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Art. 42 L’autorità non può adoperare un mezzo coattivo più rigoroso di quanto richiesto dalle circostanze. Capo secondo: Regole generali di procedura / K. Esecuzione / II. Mezzi coattivi / 3. Conseguenza
- SR-Nummer
- SR 172.021
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 20.12.1968
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale