Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
la costituzione, la modificazione o l’annullamento di diritti o di obblighi;
l’accertamento dell’esistenza, dell’inesistenza o dell’estensione di diritti o di obblighi;
il rigetto o la dichiarazione d’inammissibilità d’istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all’annullamento o all’accertamento di diritti o di obblighi.
Sono decisioni anche quelle in materia d’esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l’interpretazione (art. 69).24
Le dichiarazioni di un’autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.