L’autorità di ricorso, a domanda di una parte o d’ufficio, procede alla revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto.
Essa procede, inoltre, alla revisione della sua decisione, a domanda di una parte, se:
la parte allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti;
la parte prova che l’autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni;
la parte prova che l’autorità di ricorso ha violato gli articoli 10, 59 o 76 sulla ricusazione o l’astensione, gli articoli 26–28 sull’esame degli atti o gli articoli 29–33 sul diritto di essere sentiti; oppure
la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la Convenzione del 4 novembre 1950118 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU), per quanto un indennizzo non sia atto a compensare le conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per ovviarvi.
I motivi indicati nel capoverso 2 lettere a–c non danno adito a revisione se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la decisione del ricorso o mediante un ricorso contro quest’ultima.