Con effetto all’inizio dell’anno successivo, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può adeguare le aliquote e i limiti dell’emolumento al rincaro dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, a condizione che l’aumento, a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento, sia pari o superiore al 5 per cento.
Art. 8 – Adeguamento al rincaro
Art.8
Adeguamento al rincaro
- Percorso della struttura
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 8 Adeguamento al rincaro Con effetto all’inizio dell’anno successivo, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può adeguare le aliquote e i limiti dell’emolumento al rincaro dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, a condizione che l’aumento,
- SR-Nummer
- SR 172.047.40
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 07.11.2007
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale