La presente legge non si applica:
all’acquisto di prestazioni destinate alla vendita o alla rivendita commerciale o a essere utilizzate per la produzione o per l’offerta di prestazioni destinate alla vendita o alla rivendita commerciale;
all’acquisto, alla locazione o all’affitto di fondi, costruzioni e impianti né ai relativi diritti;
al versamento di aiuti finanziari secondo la legge del 5 ottobre 199010 sui sussidi;
ai contratti sui servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita, al trasferimento o alla gestione di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché sui servizi forniti da banche centrali;
alle commesse aggiudicate a istituzioni per i disabili, organizzazioni attive nell’integrazione professionale, istituti di beneficenza e penitenziari;
ai contratti fondati sul diritto in materia di personale;
alle seguenti prestazioni giuridiche:
rappresentanza della Confederazione o di un’impresa pubblica della Confederazione da parte di un avvocato in un procedimento giudiziario, di conciliazione o di arbitrato, nazionale o internazionale, e prestazioni a essa connesse,
consulenza giuridica da parte di un avvocato in vista di un possibile procedimento di cui al numero 1, se vi è un’elevata probabilità che la questione su cui verte la consulenza giuridica divenga oggetto di un tale procedimento;
agli appalti pubblici:
effettuati nel quadro dell’aiuto umanitario internazionale d’emergenza e dell’aiuto agrario e alimentare,
effettuati in conformità a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull’attuazione congiunta di un progetto da parte degli Stati firmatari,
effettuati in conformità a particolari procedure o condizioni di un’organizzazione internazionale o cofinanziati mediante aiuti, prestiti o altre forme di sostegno a livello internazionale ove le procedure o le condizioni applicabili siano incompatibili con la presente legge,
effettuati nel quadro della cooperazione internazionale, a condizione che venga osservata una procedura locale equivalente nello Stato beneficiario;
agli istituti di previdenza di diritto pubblico della Confederazione.
Il committente predispone una documentazione per ogni commessa aggiudicata conformemente al capoverso 1 lettera h.
La presente legge non si applica nemmeno all’acquisto di prestazioni:
di offerenti cui spetta il diritto esclusivo di fornire tali prestazioni;
di altri committenti giuridicamente autonomi, sottoposti a loro volta al diritto in materia di appalti pubblici, a condizione che tali committenti non forniscano queste prestazioni in concorrenza con offerenti privati;
di unità organizzative del committente non autonome;
di offerenti sui quali il committente esercita un controllo corrispondente a quello che esercita sui propri servizi, a condizione che tali offerenti forniscano le loro prestazioni essenzialmente per il committente.
La presente legge non si applica se:
ciò è ritenuto necessario per la tutela e il mantenimento della sicurezza esterna o interna o dell’ordine pubblico;
ciò è necessario per la tutela della salute o della vita delle persone o per la protezione della fauna e della flora;
la messa a concorso delle commesse pubbliche violerebbe diritti della proprietà intellettuale.