La CA è l’organo strategico dell’Amministrazione federale per i settori acquisto di beni e acquisto di prestazioni di servizi.
La CA adempie segnatamente i seguenti compiti:
prepara le basi giuridiche per gli appalti pubblici e adotta linee guida e priorità strategiche;
elabora la strategia dell’Amministrazione federale in materia di appalti pubblici e ne sostiene l’attuazione, collaborando con la Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB);
si pronuncia sulle questioni essenziali in materia di politica e di strategia degli appalti e può emanare raccomandazioni al riguardo;
promuove appalti sostenibili sotto il profilo economico, ecologico, sociale e dell’economia pubblica;
promuove l’impiego di tecnologie moderne nel settore degli appalti pubblici, collaborando con il settore TDT;
promuove e sostiene la prevenzione della corruzione negli appalti pubblici della Confederazione;
nel quadro della legge del 5 ottobre 200713 sulle lingue, promuove il plurilinguismo nel settore degli appalti pubblici della Confederazione;
approva i programmi di formazione e di formazione continua del CCAP;
emana le condizioni generali della Confederazione; bada affinché queste siano per quanto possibile armonizzate con le condizioni generali delle Ferrovie federali svizzere (FFS) e della Posta Svizzera SA (Posta);
provvede al coordinamento tra i servizi centrali d’acquisto e i servizi richiedenti;
decide in merito a deleghe speciali;
armonizza tra loro i lavori dei servizi specializzati di cui al capitolo 6 e favorisce l’accesso centralizzato dei servizi d’acquisto agli strumenti di tali servizi specializzati;
dirige il centro di competenza della Confederazione per Simap, che rappresenta la Confederazione nell’associazione «simap.ch»;
pubblica ogni anno un elenco degli appalti d’importo uguale o superiore a 50 000 franchi conformemente all’articolo 27 OAPub14;
coordina i compensi per le copie dell’Amministrazione federale centrale secondo l’articolo 20 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 199215 sul diritto d’autore.
La CA tratta temi d’interesse comune in stretta collaborazione con la KBOB.
Può altresì collaborare su base partenariale con le FFS e con la Posta nei settori d’interesse comune. La CA, le FFS e la Posta si consultano vicendevolmente.