Fino all’entrata in vigore degli articoli 27, 38, 52, 71 e 76b della modifica del 30 settembre 201668 della legge del 2 giugno 193269 sull’alcool (LAlc), l’UDSC svolge tutti i compiti previsti nella legislazione sull’alcol, con le seguenti eccezioni:
le autorizzazioni secondo l’articolo 27 capoverso 2 LAlc sono rilasciate dalla Regìa federale degli alcool (RFA);
la RFA sorveglia l’impiego delle bevande distillate che essa vende ai titolari di licenze;
la RFA gestisce l’azienda di Schachen, nel Cantone di Lucerna, e conclude tutti i negozi giuridici ad essa connessi.