(art. 17a LPers)228
Ogni anno civile gli impiegati hanno diritto a:
sei settimane di vacanza fino all’anno civile incluso in cui compiono il 20° anno d’età;
cinque settimane di vacanza a partire dall’anno civile in cui compiono il 21° anno d’età;
sei settimane di vacanza a partire dall’anno civile in cui compiono il 50° anno d’età;
sette settimane di vacanza a partire dall’anno civile in cui compiono il 60° anno d’età.229
Le vacanze devono essere stabilite in modo da non pregiudicare il lavoro e da consentire all’impiegato di riposare.
Le vacanze devono essere prese nel corso dell’anno civile in cui nasce il diritto. Se questo non è possibile a causa di impellenti motivi di lavoro, di malattia o infortunio, esse devono essere prese l’anno successivo.
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