(art. 81 OPers)
L’indennità per inconvenienti connessi al lavoro è aumentata:
del 5 per cento a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui l’impiegato compie il 40° anno d’età;
del 10 per cento a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui l’impiegato compie il 45° anno d’età;
del 15 per cento a partire dal primo gennaio dell’anno in cui l’impiegato compie il 50° anno d’età;
del 20 per cento a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui l’impiegato compie il 55° anno d’età.