(art. 18 cpv. 2 LPers)
Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca rimborsano le spese processuali e le spese ripetibili ai collaboratori che in virtù della loro attività professionale sono coinvolti o intentano legittimamente un procedimento civile, amministrativo o penale se:
il settore dei PF ha un interesse nel procedimento; o
i collaboratori non hanno commesso l’atto per grave negligenza o intenzionalmente.
Fintanto che la sentenza non è pronunciata vengono fornite unicamente garanzie relative ai costi.