La Commissione amministrativa è competente per le questioni concernenti i cancellieri e i collaboratori scientifici direttamente sottoposti al segretario generale.138 Decide in particolare in materia di:
assunzione (art. 13);
modifica o risoluzione dei rapporti di lavoro (art. 17 e 18);
aumenti salariali, indennità di funzione, premi per prestazioni, premi di riconoscimento e indennità in funzione del mercato del lavoro (art. 25, 26, 32, 33, 34 e 35);
valutazione della funzione (art. 37);
domande di congedo (art. 42);
rifiuti di premi di fedeltà (art. 46);
versamento di indennità (art. 50, 51 e 52);
autorizzazione per esercitare occupazioni accessorie (art. 55);
liberazione dal segreto professionale e d’ufficio (art. 58);
apertura di inchieste amministrative e disciplinari e misure disciplinari (art. 60, 61 e 62);
trasmissione di atti al Ministero pubblico della Confederazione (art. 65).
La Commissione amministrativa può delegare competenze al segretario generale.