Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti possono prevedere per singole categorie del personale l’obbligo di risiedere in un determinato luogo, sempre che questo sia necessario per motivi di servizio.
Art. 8 – Luogo di residenza
Art. 816
Luogo di residenza
- 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 20115243).
- Percorso della struttura
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2018
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Art. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243). Luogo di residenza Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale fede
- SR-Nummer
- SR 172.220.117
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 26.09.2003
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale