Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 73 Prescrizione 1 La prescrizione dei diritti alle prestazioni è retta dall’articolo 41 LPP. 2 La prescrizione dei diritti di restituzione è retta dall’articolo 35a LPP. Capitolo 8: Disposizioni comuni concernenti le prestazioni