L’importo prelevato anticipatamente deve essere rimborsato se:
la proprietà d’abitazioni è alienata;
sulla proprietà d’abitazioni sono concessi diritti economicamente equivalenti a un’alienazione; oppure
al decesso della persona assicurata non è esigibile nessuna prestazione di previdenza.
L’importo prelevato anticipatamente può essere rimborsato fino:
al raggiungimento dell’età di riferimento;
al verificarsi di un altro caso di previdenza; oppure
al pagamento in contanti della prestazione di uscita.
Se la persona assicurata rimborsa il prelievo anticipato, l’importo corrispondente è accreditato con valuta esatta all’avere di vecchiaia secondo l’articolo 36 capoverso 2 lettera e. L’importo minimo del rimborso è di 10 000 franchi. Se il saldo del prelievo anticipato non ancora restituito è inferiore all’importo minimo, il rimborso deve essere effettuato in una rata unica.143