Possono ricevere prestazioni del fondo di soccorso le persone che sono impiegate presso le seguenti unità organizzative o lo sono state fino al pensionamento o fino all’inizio dell’invalidità, così come i loro superstiti (beneficiari):
unità amministrative secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 19987 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
Servizi del Parlamento secondo l’articolo 64 della legge del 13 dicembre 20028 sul Parlamento;
Tribunale penale federale secondo la legge del 19 marzo 20109 sull’organizzazione delle autorità penali, Tribunale amministrativo federale secondo la legge del 17 giugno 200510 sul Tribunale amministrativo federale e Tribunale federale dei brevetti secondo la legge del 20 marzo 200911 sul Tribunale federale dei brevetti;
Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale federale;
Ministero pubblico della Confederazione secondo l’articolo 22 capoverso 2 della legge sull’organizzazione delle autorità penali;
segreteria dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione secondo l’articolo 27 capoverso 2 della legge sull’organizzazione delle autorità penali;
unità amministrative decentralizzate con personalità giuridica e contabilità propria che non trovano una soluzione equivalente d’intesa con i partner sociali.