Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 11 Decisione e diritto di voto 1 La Commissione decide a maggioranza semplice dei membri presenti. 2 Il presidente partecipa al voto e, in caso di parità, decide. 3 Le persone invitate e i rappresentanti delle autorità non hanno diritto di voto. Sezione 3: Organizzazione