(art. 13 LTF)
Il presidente del Tribunale federale e il segretario generale firmano congiuntamente negli affari che rientrano nella competenza della Corte plenaria o della Commissione amministrativa.
Il presidente della Conferenza dei presidenti e il segretario generale firmano congiuntamente negli affari che rientrano nella competenza della Conferenza dei presidenti.
Il Presidente del Tribunale federale firma da solo negli affari di sua esclusiva competenza.