Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2);
la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi.
Può delegare questo compito a un altro giudice.
La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d’inammissibilità.