La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale:
per violazione delle norme sulla ricusazione, entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di ricusazione;
per violazione di altre norme procedurali, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza;
per violazione della CEDU125, entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo diviene definitiva ai sensi dell’articolo 44 CEDU;
per altri motivi, entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale.
Dopo dieci anni dalla pronuncia della sentenza la revisione non può più essere domandata, salvo:
in materia penale, per i motivi di cui all’articolo 123 capoversi 1 e 2 lettera b;
negli altri casi, per il motivo di cui all’articolo 123 capoverso 1.