La Corte plenaria si compone dei giudici ordinari. Le competono:
l’emanazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione e l’amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l’esercizio della vigilanza sul Tribunale penale federale e sul Tribunale amministrativo federale, la composizione delle controversie tra giudici, l’informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d’ufficio, periti e testimoni;
le nomine, in quanto non siano attribuite mediante regolamento a un altro organo del Tribunale;
l’adozione del rapporto di gestione;
la designazione delle corti e la nomina dei loro presidenti su proposta della Commissione amministrativa;
la proposta all’Assemblea federale per la nomina del presidente e del vicepresidente;
l’assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della Commissione amministrativa;
le decisioni concernenti l’adesione ad associazioni internazionali;
altri compiti attribuitile per legge.
La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.