Il Tribunale federale esamina d’ufficio la sua competenza.
In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l’autorità che presume competente.
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Art. 29 Esame 1 Il Tribunale federale esamina d’ufficio la sua competenza. 2 In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l’autorità che presume competente. Capitolo 2: Disposizioni generali di procedura / Sezione 1: Competenza