Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è competente per l’approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Ministero pubblico della Confederazione. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Ministero pubblico della Confederazione.
Il Ministero pubblico della Confederazione sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell’ambito della logistica.
I dettagli della collaborazione tra il Ministero pubblico della Confederazione e il DFF sono retti per analogia dalla convenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale di cui all’articolo 25a capoverso 3 della legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale; è fatta salva una convenzione diversa conclusa tra il Ministero pubblico della Confederazione e il Consiglio federale.