Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni alle conferenze internazionali:
riunite sotto l’egida di un’organizzazione intergovernativa, di un’istituzione internazionale, di un’organizzazione internazionale quasi intergovernativa, di un segretariato o di un altro organo istituito da un trattato internazionale, oppure sotto l’egida della Svizzera o su iniziativa di un gruppo di Stati; e
i cui partecipanti sono in maggioranza rappresentanti di Stati, di organizzazioni intergovernative, di istituzioni internazionali, di organizzazioni internazionali quasi intergovernative oppure di segretariati o di altri organi istituiti da un trattato internazionale.