Il beneficiario istituzionale da cui dipende il datore di lavoro sottopone i documenti richiesti al protocollo o alla missione svizzera. Il protocollo o la missione svizzera vista tali documenti e li rispedisce al beneficiario istituzionale a destinazione del datore di lavoro.
Spetta al datore di lavoro trasmettere al domestico privato i documenti richiesti vistati dal protocollo o dalla missione svizzera affinché il domestico privato possa presentare la sua domanda di visto alla rappresentanza svizzera competente.
Per presentare la sua domanda di rilascio del visto e ritirare il suo visto il domestico privato deve recarsi di persona presso la rappresentanza svizzera competente per il suo luogo di domicilio.
Quando tutti i documenti richiesti sono stati forniti dal domestico privato a corredo della sua domanda di rilascio del visto, la rappresentanza svizzera competente:
si assicura che il domestico privato disponga delle conoscenze linguistiche sufficienti ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera i;
si assicura che il domestico privato abbia inteso il contenuto del suo contratto di lavoro, insistendo sulle clausole relative agli orari di lavoro, alle vacanze, allo stipendio e alle assicurazioni sociali;
fornisce al domestico privato indicazioni relative al costo della vita in Svizzera.
Dopo essersi assicurata che il domestico privato ha inteso il contenuto del suo contratto di lavoro, la rappresentanza svizzera competente gli fa firmare una dichiarazione di conferma; tale dichiarazione è integrata nel dossier della domanda di visto conservato presso la rappresentanza svizzera e una copia della stessa è consegnata al domestico privato.
Il DFAE stabilisce gli ulteriori particolari della procedura.