Conformemente all’articolo 336c CO16, trascorso il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
allorquando il domestico privato è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa:
per 30 giorni nel primo anno di servizio,
per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso,
per 180 giorni dal sesto anno di servizio;
durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto.
La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel capoverso 1 è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all’inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo.
Devono essere parimenti rispettate le disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti la disdetta in tempo inopportuno da parte del lavoratore (art. 336d CO).