Se il domestico privato, senza una causa grave, non inizia o abbandona senza preavviso l’impiego, il datore di lavoro ha diritto a un’indennità corrispondente a un quarto del salario mensile. Egli ha inoltre diritto al risarcimento del danno suppletivo.
Se il datore di lavoro non ha subito alcun danno o ha subito un danno inferiore all’indennità prevista nel capoverso 1, il giudice può ridurre l’indennità secondo il suo libero apprezzamento.