Il domestico privato ha diritto ai giorni festivi seguenti:
1° gennaio;
Venerdì Santo;
Lunedì di Pasqua;
Ascensione;
Lunedì di Pentecoste;
1° agosto;
25 dicembre;
31 dicembre.
I giorni festivi che cadono di domenica o coincidono con il giorno di congedo settimanale convenuto tra il datore di lavoro e il domestico privato con una disposizione esplicita nel contratto di lavoro non devono essere compensati con un giorno di congedo supplementare.
Il datore di lavoro e il domestico privato possono convenire in modo esplicito nel contratto di lavoro giorni festivi diversi da quelli elencati nel capoverso 1. Il domestico privato ha diritto ad almeno otto giorni festivi all’anno.
Il domestico privato è esonerato dal lavoro nei giorni festivi. Una riduzione del salario in ragione di ciò non è autorizzata.
Se è costretto a lavorare in un giorno festivo, il domestico privato deve beneficiare di un giorno di congedo di compensazione nella settimana successiva.