Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 32 Richiesta 1 Gli Svizzeri all’estero chiedono l’aiuto sociale della Confederazione rivolgendosi alla rappresentanza competente. 2 La rappresentanza esamina e completa la richiesta e la trasmette, con rapporto e proposta, alla Direzione consolare (DC) del DFAE. Titolo secondo: Svizzeri all’est